Magistrato irrispettoso di colleghi e avvocati: va trasferito

Per il Consiglio di Stato (sentenza n. 5783/2019) tale comportamento innesca infatti un contesto difficoltoso per funzionalità e affidabilità dell’ufficio

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 5783 del 2019 (testo in calce), ha evidenziato che, a seguito della riforma del 2006, il trasferimento d’ufficio dei magistrati deve aver luogo quando “per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità.” 

Nella specie, il Presidente di un Tribunale piemontese, al termine dell’espletamento dell’incarico quadriennale, aveva formulato un’auto-relazione, nella finalità di essere confermato. Il Consiglio giudiziario del capoluogo, tuttavia, tenendo conto della proposta avanzata dal competente Presidente della Corte d’Appello, esprimeva parere contrario alla conferma nell’incarico direttivo, come pure convalidato, in seguito, da una delibera del CSM. I motivi per cui l’assegnazione non veniva confermata coincidono con quelli che avevano originato un disciplinare, nei suoi stessi confronti, ad opera del Procuratore Generale della Cassazione. Quindi la I Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura proponeva il relativo trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale. 

Il magistrato impugnava la delibera di trasferimento presso la giustizia amministrativa, peraltro lamentando il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma II, del R.D.Lgs. n. 511 del 1946. Inoltre, impugnava la delibera che lo aveva assegnato ad ulteriore ufficio giudiziario. Il ricorso veniva respinto dalla I sezione del Tar Lazio, quindi il magistrato si rivolgeva alla giustizia amministrativa di seconde cure, dove hanno resistito sia il Consiglio Superiore della Magistratura che il Ministero della Giustizia. 

La V Sezione del Consiglio di Stato, con la Sentenza depositata il 22 agosto 2019, n. 5783, ha rigettato il gravame, ritenendolo infondato, anzitutto precisando che il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale, ai sensi dell’articolo 2, del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511 (cd. “legge sulle guarentigie della magistratura”), fino all’entrata in vigore della riforma dell’ordinamento giudiziario (D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109), veniva previsto per i magistrati quando per qualunque causa, anche non dipendente da una loro colpa, non potessero, nella sede che occupavano, amministrare la giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell’ordine giudiziario. 

In seguito, secondo quanto si legge nella pronuncia, l’assetto normativo è variato col D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109. Più in particolare, l’art. 13 della stessa riforma aveva provveduto a emendare il precitato art. 2, pertanto il trasferimento d’ufficio dei magistrati non si verificava più “quando, per qualsiasi causa anche indipendente da loro colpa, non possono, nella sede che occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell’ordine giudiziario”, bensì “quando, per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità”.

In altre parole, le novità normative che interessavano la vicenda de qua, erano rappresentate:

a) dalla nuova individuazione del presupposto del trasferimento d’ufficio, che viene delineato con esclusivo riferimento alle cause indipendenti da colpa del magistrato;
b) dalla individuazione dell’oggetto della tutela: non più il “prestigio dell’ordine giudiziario”, ma lo svolgimento delle funzioni “con piena indipendenza e imparzialità”.

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La citata novella, come evidenziato dal collegio della V sezione del Consiglio di Stato, ha fatto coincidere il presupposto per il trasferimento amministrativo con l’incompatibilità “incolpevole”, differenziando in tal modo i trasferimenti derivanti da veri e propri procedimenti disciplinari, da quelli amministrativi. Per l’effetto, ciò che riveste rilievo per gli scopi del trasferimento, è perciò la situazione in senso oggettivo che insorge nel contesto degli uffici giudiziari, che può essere originata dalla condotta sia involontaria che volontaria del magistrato, sebbene non riprovevole. In altri termino, rileva quindi l’insorgere di un obiettivo pericolo per l’immagine della funzionalità e dell’affidabilità dell’ufficio. 

Tra i vari episodi oggetto di contestazione, il Consiglio di Stato ha posto l’accento su una vicenda occorsa nel 2016, quando il ricorrente si era lamentato pubblicamente del parere non favorevole manifestato dal locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in merito alla sua conferma nelle funzioni di Presidente del Tribunale, impiegando espressioni sarcastiche nel ringraziare lo stesso consiglio dell’Ordine, come pure il suo Presidente per tale parere.

Anche con riferimento alla vicenda delle “patologiche interferenze” denunziate da un collega dell’ufficio, ed oggetto di ulteriore apprezzamento disciplinare, i magistrati amministrativi hanno osservato che il richiamo non veniva operato per farne oggetto, ai fini del trasferimento, di un addebito di negligenza, bensì unicamente al fine di evidenziare la compromissione dei valori fondamentali tutelati, nel generale esercizio della funzione giurisdizionale, dalla disciplina che la regola.

In definitiva, il rapporto conflittuale coi membri del foro locale e coi colleghi magistrati del Tribunale, si era manifestato tale da legittimare l’autonomo apprezzamento della compromissione dei requisiti di credibilità e di fiducia nell’operato della magistratura, e ciò a prescindere dal giudizio di potenziale negligenza professionale.

Rif: https://www.altalex.com/documents/news/2019/09/03/magistrato-irrispettoso-colleghi-avvocati-va-trasferito

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